mercoledì 20 febbraio 2008

"Truffatori beffati"

CASSAZIONE: la banca è tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla vittima della truffa, allorchè il
truffatore spacciandosi per altra persona riesce ad aprire una posizione presso la banca, senza che la stessa esegua controlli approfonditi
Corte di Cassazione - Sezione III, Sentenza n। 1865 del 30/01/2006
(Presidente: G। Fiducia; Relatore: G। B। Petti)

Con citazione (not. 23 sett. 1996) G.V. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca di America e di Italia (ora Deutsche Bank) e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali conseguenti alla accensione di un conto corrente in favore di un sedicente G. V., sulla base di una patente palesemente falsificata. Il truffatore aveva immediatamente utilizzato il carnet degli assegni, per un importo a vuoto di circa 50 milioni Ne era derivata un prima condanna con decreto penale, da cui il V. si era difeso proponendo opposizione e venendo poi assolto per non aver commesso il fatto, per essere falsa la firma sugli assegni a vuoto. I danni patrimoniali conseguenti a tale attivita’ truffaldina, favorita dalla negligenza grave della Banca, erano ingenti, avendo provocato la paralisi della sua attivita’ di imprenditore, la sospensione di un appalto del Ministero di Grazia e Giustizia, la mancata iscrizione negli albi di fornitori e appaltatori degli enti pubblici; a cio’ si aggiungevano i danni morali conseguenti all’ingiusta incolpazione penale e le spese sostenute per le procedure penali.
La Banca si costituiva e contestava il fondamento delle pretese, sostenendo che il funzionario aveva istruito la pratica in buona fede. Con sentenza del 26 ott. 1999 il Tribunale di Roma rigettava la domanda condannando il V. alle spese. Contro la decisione proponeva appello il V. chiedendo la riforma della decisione e la condanna della Banca al risarcimento dei danni; resisteva la Deutsche Bank chiedendo la conferma della decisione. Con sentenza del 20 nov. 2001 la corte di appello di Roma rigettava l’appello condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.
Contro la decisione ricorre il V. deducendo sei motivi di ricorso, la Banca ha resistito svolgendo difese orali in base a procura per la pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accogliemmo per quanto di ragione, per le seguenti considerazioni.
I motivi possono cosi’ riassumersi: nel primo motivo si assume l’error in iudicando, per la violazione dei criteri di valutazione dell’illecito civile(art. 2043 c.c.) in relazione alla valutazione della condotta colposa del funzionario della banca, nella procedura di apertura del conto senza assumere informazioni sul nuovo cliente che esibiva una patente grossolanamente falsificata.
Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando in relazione alla valutazione delle prove inerenti ai pregiudizi patrimoniali sull’attivita’ imprenditoriale e sul rilevante danno morale conseguente alla ingiusta incriminazione.
Nel terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2050 c.c. sul rilievo che l’attivita’ bancaria, quando compromette l’interesse economico dell’utente, e’ di per se attivita’ pericolosa.
Nel quarto motivo si deduce violazione dell’art. 116 c.p.c. per omessa ed insufficiente motivazione e per omesso esame di documenti su un punto decisivo della causa.
Il riferimento e’ alla documentazione prodotta relativa ad altra procedura di opposizione a decreto penale per la falsificazione di altri assegni, avvenuta in epoca di poco precedente alla truffa.
Nel quinto motivo si lamenta la mancata compensazione delle spese, in relazione alla peculiarita’ della vicenda ed alla posizione di parte lesa da una condotta quanto meno negligente del funzionario della banca. Nel sesto motivo si lamenta una doppia e contraddittoria liquidazione delle spese processuali contenuta nel dispositivo della sentenza di appello. Cosi’ esposti i motivi, meritano accoglimento il primo, il secondo ed il quarto, essendo inammissibile il terzo per la sua novita’ e restando assorbiti il quinto ed il sesto (di per se fondato per la evidente doppia liquidazione della medesima posta di spese di lite). I tre motivi accolti vengono in esame congiunto per la intrinseca connessione, attenendo alla corretta qualificazione del fatto storico, come illecito civile ed alla valutazione della condotta colposa del funzionario della banca, nell’esercizio delle sue funzioni e dunque imputabile alla banca sulla base del rapporto organico.
La sentenza infatti, pur considerando come implicita la fattispecie dell’illecito, esclude (ff. 7 ed 8) la responsabilita’ ella banca con due argomentazioni: una prima attiene ad una prassi bancaria relativa alla identificazione del nuovo cliente a mezzo di esibizione di una patente.
Tale prassi e’ ritenuta corretta sulla base della esigenza di speditezza dei rapporti commerciali, e giustifica anche la pronta consegna di un carnet di assegni al nuovo cliente, che aveva depositato una liquidita’ minima di un milione.
La responsabilita’ della banca per il fatto del funzionario, e’ esclusa in termini di leggerezza (ff. 7),senza tenere conto che anche per la banca si tratta di una responsabilita’ per fatto illecito, con danno ingiusto determinato dal proprio dipendente nell’esercizio delle incombenze cui era adibito.
Il grado di diligenza (in positivo) da valutare, ai fini della colpa professionale da illecito, per consolidata giurisprudenza, e’ quello di cui al secondo comma dell’art. 1176 del codice civile, nel senso che la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivita’ esercitata, con la conseguenza che viene in evidenza anche la colpa lieve (Cass. 11 ago. 1990 n. 8212; Cass. 23 dic. 1992 n. 12761m Cass. 13 lug. 1996 n. 6354). Nel caso di specie il giudice del merito doveva compiere una doppia verifica: sull’esistenza di una prassi di diligenza, in relazione alle possibili truffe realizzate da clienti insolventi o da falsi clienti, che costituiscono una turbativa per la speditezza dei rapporti commerciali; sul comportamento in concreto tenuto dal funzionario della banca, in relazione alla prassi, che e’ in favore della sicurezza del credito, data la natura del mezzo di pagamento (l’assegno di conto corrente). Tale iter logico non risulta affatto compiuto, dalla lettura del primo argomento.
Un secondo argomento (ff. 8 e 9) esclude la cautela, da parte della banca, di ricorrere alla Centrale rischi per informazioni sulla solvibilita’ del nuovo cliente. Tale argomento tuttavia non tiene conto della precisa documentazione offerta dal V., che era gia’ stato protestato (sia pure per altra falsificazione di assegno) al tempo dell’apertura del conto (vedi sotto il quarto motivo di ricorso, la puntuale indicazione della documentazione sul punto) e dunque della rilevanza dell’omesso controllo, che pure attiene ad una ragionevole cautela di prudenza.
Si tratta dunque di un argomento illogico e contraddittorio, poiche’ essendo operante la Centrale di allarme interbancaria all’epoca dei fatti, la prova dello stato di insolvenza poteva essere verificata in termini brevissimi e come cautela preventiva (cfr. art. 9 della legge 15 dic. 1990 n. 386, e succ. modifiche). Un terzo argomento (ff. 10) attiene alla valutazione della condotta del funzionario, mentre esamina la patente falsificata. La Corte indica ben quattro circostanze rilevanti che dovevano far dubitare della validita’ della patente, che recava una firma diversa da quella del titolare ed un timbro all’evidenza anomalo; ora non si comprende la totale sottovalutazione della condotta negligente ed inesperta del funzionario, se la prassi della banca esigeva invece una attenta verifica e dell’identita’ e delle condizioni economiche del nuovo cliente, che apriva un conto di modestissima entita’ ed otteneva quasi immediatamente un corposo carnet di assegni da utilizzare. Dalla fondatezza delle censure indicate nel primo e nel quarto motivo, deriva l’accoglimento del terzo relativo alla richiesta dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Quanto ai primi il giudice del rinvio dovra’ accertare i danni iuxta alligata et provata, tenendo conto anche delle spese processuali se documentate, quanto ai secondi, dovra’ considerare gli effetti della costituzionalizzazione dell’art. 2059 c.c. in relazione alla perdita dell’immagine e della dignita’ professionale di chi subisce una ingiusta incriminazione inerente all’utilizzazione di titoli di credito, nei rapporti con terzi e con le banche, e cio’ in relazione a negligenze della banca e dei suoi funzionari.
Il giudice del rinvio, nel riesaminare correttamente la fattispecie, in ordine all’imputazione per responsabilita’ soggettiva, tenendo conto del grado della diligenza del professionista che esercita l’attivita’ bancaria e dei suoi funzionari o agenti, dovra’ adeguatamente motivare, rivalutati i fatti allegati e dedotti, sull’esistenza del nesso di causalita’ tra la condotta del funzionario e i danni ingiusti consequenziali e la responsabilita’ iure proprio della banca, contro cui si dirige la pretesa risarcitoria.
Inammissibile e’ il terzo motivo, per la sua novita’; restano assorbiti il quinto (sulla compensazione eventuale) ed il sesto (sul riparto delle spese) sul rilievo che il riparto delle spese processuali, anche per questo giudizio di cassazione, dipende dalla soluzione accolta in relazione al fondamento della domanda e delle relative pretese risarcitorie.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese di questo giudizio di cassazione.
Roma, 21 nov. 2005.
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2006.



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