mercoledì 2 febbraio 2011

Consulente vs Promotori: a che punto è la sfida? Chi vincerà?

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CONSULENZA PURA:
Il promotore finanziario che non è legato ad alcun intermediario come banche o sim può anche esercitare l'attività di consulenza cosiddetta "oggettivizzata" o "pura".  In questo caso egli definisce, sulla base di uno specifico contratto di consulenza stipulato con il cliente, un assetto finanziario (asset allocation) e suggerisce al cliente il prodotto o l'insieme di prodotti ritenuti più adatti tra quelli offerti sul mercato. Il suo compenso è rappresentato da un onorario pagato dal cliente;
CONSULENZA FINALIZZATA AL COLLOCAMENTO: 
Il promotore finanziario che esercita l'attività per conto di una società (banca o SIM), presta al cliente una consulenza finalizzata alla vendita di strumenti finanziari e servizi di investimento prodotti e/o distribuiti della società cui appartiene. È libero di definire la pianificazione finanziaria più indicata in funzione della situazione economica del cliente, dei suoi obiettivi di investimento e della sua propensione al rischio. Ma, nella fase successiva, è vincolato a proporre al risparmiatore la soluzione di investimento migliore tra i prodotti distribuiti dalla propria società. Il compenso per le sue prestazioni professionali viene riconosciuto e pagato dalla società sotto forma di provvigioni ricavate dalle commissioni pagate dal cliente; non viene mai pagato direttamente dal cliente.
Negli Stati Uniti, dove non esiste l'obbligo di lavorare in esclusiva per conto di una SIM o di una banca, gli operatori del mercato diventano inevitabilmente dei consulenti. E, annullando le commissioni di sottoscrizione dei fondi, rendono molto trasparente il loro rapporto con la clientela: il loro guadagno è il compenso che ricevono direttamente dal cliente, al pari di qualsiasi libero professionista. In Italia il consulente può essere definito tale se ha la fortuna di operare per conto di una società lungimirante che, prendendo insegnamento dal mercato d'oltre oceano, distribuisce i prodotti di molte società di gestione. Il mercato potrà accogliere questa nuova figura di professionista indipendente quando l'ennesimo intervento legislativo in materia produrrà una netta distinzione tra società deputate a raccogliere risparmio presso il pubblico e società di gestione vere e proprie (privando queste ultime delle proprie reti di distribuzione). Ciò andrà a vantaggio dei risparmiatori, che si troveranno a scegliere il professionista cui affidare la cura dei propri risparmi, solamente in base alle sue competenze, così come si sceglie un commercialista, un architetto, un medico. C'è chi pensa che questo avvenga e si dovrà ridurre il forte potere detenuto dalle banche, le quali, avendo spesso la proprietà delle SGR, non hanno nessun interesse a distribuire i prodotti di terzi "solo" perché potrebbero essere migliori per la propria clientela. La normativa in merito è suscettibile di variazioni future.

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